Calciopoli - Le motivazioni della sentenza di Napoli. Un assist per Agnelli e la Juventus?

L'8 novermbre 2011, giorno della sentenza con cui il Tribunale di Napoli ha condannato in primo grado Luciano Moggi  e altri  imputati eccellenti nel processo a Calciopoli, ci fu un interminabile susseguirsi di commenti e opinioni da parte di qualsiasi soggetto parlante. Persone che, pur non avendo seguito minimamente il processo penale, esprimevano un loro giudizio alla stregua di un qualsiasi post-partita. Il tutto sostenendo una tesi alquanto buffa: "Con questa condanna si mette la parola fine ad una vicenda che ha stancato". Non sia sa in base a quale principio la sentenza di primo grado potesse determinare la fine delle discussioni, anche perché non si tratta di sentenza passata in giudicato, esistono altri ricorsi pendenti della Juventus e, soprattutto, dovevano ancora essere pubblicate le motivazioni della stessa sentenza. 

Ieri, 6 febbraio 2012, sono uscite le motivazioni della sentenza di primo grado e, a differenza di qualche mese fa, i commenti dei suddetti sono stati molto più limitati, per non dire inesistenti. Paradosso assoluto, tipicamente italico. Si commenta il risultato (dispositivo) senza aver visto la partita (letto le motivazioni). Le motivazioni della sentenza del Tribunale di Napoli, invece, avrebbero dovuto aprire una discussione ampia, perché alcuni passaggi sono estremamente interessanti anche sul fronte sportivo. La posizione della Juventus, nonché la battaglia legale intrapresa da Andrea Agnelli in tutte le sedi possibili, escono rafforzate (paradossale anche questo, ma è così) dopo tali motivazioni.
Giornali e media assortiti (tranne qualche caso isolato come Telelombardia e relativo network) hanno dedicato pochissimo spazio alla vicenda. Ecco in pochi punti i passaggi chiave delle motivazioni con relativo commento.

1. CONDANNA MOGGI - La condanna di Moggi è legata alla conformazione del reato di frode sportiva. Trattasi di reato di tentativo, cioè di reato in cui la soglia di punibilità è anticipata. Basta per l'appunto il tentativo per la sua configurazione. Così, il primo passaggio chiave della sentenza è il seguente: "(il processo non) "ha in verità dato conferma del procurato effetto di alterazione del risultato finale del campionato di calcio 2004-2005 a beneficio di questo o quel contendente, ma appaiono sufficienti le parole pronunciate nelle conversazioni intercettate, nel cumulo con il contatto telefonico ammantato di clandestinità rappresentato dall'uso di schede straniere, per integrare gli estremi del reato". In particolare, l'elemento chiave per la configurazione del reato di tentativo è stato "l'uso delle schede straniere delle quali è risultata la disponibilità procurata da Moggi a designatori ed arbitri". Inoltre, altro elemento decisivo per la sentenza di primo grado è stato il continuo e prolungato chiacchierare...che effettivamente può configurare la trasmissione del messaggio potenzialmente idoneo a spingere i designatori, e talora anche gli arbitri, a muoversi in determinate direzioni piuttosto che in altre..". In definitiva, comunque, per i giudici: "ci troviamo al limite della sussistenza del reato di tentativo". Anche perché, giova ricordarlo, le utenze svizzere non sono state intercettate (si disse che non era possibile farlo da un punto di vista tecnico, salvo poi scoprire come, in alcune vicende processual, tipo caso Lavitola, siano state intercettate delle schede peruviane, rumene, ecc.). Perciò, secondo i giudici, il tentativo si concretizza con il mero utilizzo, non con le telefonate vere e proprie (dal contenuto misterioso).

2. SORTEGGI NON TRUCCATI - Uno dei pilastri dell'accusa riguardava i sorteggi arbitrali truccati (La Gazzetta dello Sport ci fece un titolo in prima pagina: nell'immagine). Per i giudici, invece, non è emerso alcun aspetto di irregolarità e gli stessi magistrati hanno criticato la Procura: "Incomprensibilmente il pubblico ministero si è ostinato a domandare ai testi di sfere che si aprivano, di sfere scolorite, e di altri particolari della condizione delle sfere, se il meccanismo del sorteggio, per la partecipazione ad esso di giornalista e notaio, era tale da porre i due designatori Bergamo e Pairetto, nell'impossibilità di realizzare la frode". In definitiva: "il sorteggio non sia stato truccato, così come hanno sostenuto le difese, è emerso in modo chiaro durante il dibattimento"Duramente contestati dai giudici (quasi ridicolizzati) due testimoni dell'accusa quali Manfredi Martino (colui il quale diede il titolo alla Gazzetta) e l'ex arbitro Nucini: "Le vane parole pronunziate da alcuni testimoni, tra questi Martino e Nucini..."; "Manfredi Martino, presentato come colui il quale doveva fare luce sulle irregolarità, il cui esame ha prodotto solo un coacervo di risposte da presa in giro tipo il colpo di tosse del designatore Bergamo..."; "...inconsistenza di Nucini vagliata per tempo dal PM di Milano". Un passaggio è dedicato anche alla vicenda Telecom Inter: "forme molto odiose di spionaggio".

3. INDAGINI PARZIALI. DIFESA OSTACOLATA - Uno dei passaggi più clamorosi della sentenza riguarda le critiche che il collegio giudicante rivolge a coloro i quali si occuparono delle indagini, in particolare della selezione delle intercettazioni da utilizzare per il rinvio a giudizio: "La difesa è stata, se non in diritto, almeno in fatto, molto ostacolata nel compito suo proprio dall'abnorme numero di telefonate intercettate, oltre centosettantunmila, e del metodo adoperato per il loro uso, indissolubilmente legato a un modo di avvio e sviluppo delle indagini per congettura, emerso al dibattimento". Il tutto collegato ad un altro passaggio fondamentale: "il ridimensionamento della portata dell’accusa (...) deriva dalla parzialità con la quale sono state vagliate le vicende del campionato 2004/05, per correre dietro soltanto ai misfatti di Moggi". Un'accusa pesantissima nei confronti di chi ha condotto le indagini. Un'accusa che dovrebbe far preoccupare qualsiasi cittadino perché appare evidente la violazione dei più basilari principi del diritto (art. 3 Cost. in primis). Se a ciò si aggiunge il documento redatto dal Procuratore Palazzi e pubblicato lo scorso luglio, si comprende come la definizione di "Processo sportivo (e penale) monco", sia perfettamente calzante.

4. JUVENTUS NON CONDANNATA AL RISARCIMENTO DANNI - Altro passaggio molto significativo, vero e proprio assist per Andrea Agnelli e i legali della Juventus, è quello in cui si separa la posizione di Luciano Moggi da quella della Juventus FC, non condannata al risarcimento dei danni alle parti civili: "Sul versante passivo, il tribunale stima che non può essere accolta la domanda nei confronti del responsabile civile Juventus s.p.a., sotto il profilo della frattura del rapporto organico con il datore di lavoro, generata dall'esercizio da parte dell'imputato Moggi di un potere personale avente manifestazioni esteriori esorbitanti dall'appartenenza alla società, noto come tale ai competitori, messi infatti in allarme, così come ampiamente dimostrato dagli atti del processo, dalle caratteristiche del suo potere, da tutti indistintamente i competitori primieramente collegato all'universo dei calciatori rappresentati dalla GEA". Su questa scissione tra Moggi e la Juventus permangono dei dubbi, ma per gli avvocati della Juventus è un punto da cui partire per i ricorsi intrapresi in varie sedi.

5. STAGIONE 2004/2005: NESSUNA ALTERAZIONE - Dal punto di vista sportivo la frase più importante dell'intera sentenza riguarda il giudizio sul campionato 2004/2005 (l'unica oggetto d'indagine): "il dibattimento in realtà non ha dato conferma del procurato effetto di alterazione del risultato finale del campionato di calcio 2004-2005 a beneficio di questo o quel contendente". 

Insomma, l'unico campionato sottoposta ad indagini, secondo i giudici ordinari, non è stato alterato. Che poi, sul piano sportivo, ci siano altre norme e altre considerazioni da fare è palese. Tuttavia, non si può tener conto di un processo penale che, al termine di un dibattimento assai articolato, conduce a tale esito. Il processo sportivo, pur partendo da regole diverse, è per sua stessa natura incompleto. Gli avvocati della Juventus, molto probabilmente, si stanno muovendo in direzione art. 39 cgs (revocazione, che permette la riapertura di un processo sportivo "passato in giudicato" qualora sopraggiungano nuovi fatti che avrebbero potuto modificare il corso del procedimento iniziale). La profezia dei qualunquisti di professione "con la sentenza di Napoli si mette la parola fine a Calciopoli", perciò, si mostra in tutta la sua approssimazione. In realtà, questa sentenza, le sue motivazioni e i prossimi gradi di giudizio, scriveranno ulteriori pagine di una storia destinata a far discutere ancora a lungo.
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